Registra i viaggi in auto. E in caso di incidente può essere utilizzata per vedere di chi è realmente la colpa dell’accaduto.
Se una volta nelle scuole guida si trovava uno spaccato di un motore per illustrare agli aspiranti patentati il cuore dell’auto, adesso le cose sono ben diverse. Da una parte in alcune automobili come la Mercedes EQE i cofani sono blindati e i propulsori non si possono neppure guardare da lontano, dall’altra l’elettronica la fa sempre più da padrone. Numerose le sigle che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Partendo da Abs ed Esp e passando per Airbag siamo arrivati ad Adas e Acc. Sigle rivolte alla sicurezza ma non solo. Sta prendendo sempre più piede l’utilissima dash cam. Un termine che deriva dall’inglese, contrazione di dashboard e camera. In italiano si chiama telecamera da cruscotto. A cosa serve? Si tratta di un dispositivo elettronico dedicato all’acquisizione immagini applicato sul parabrezza delle automobili. Lo scopo? Registrare tutto quello che accade all’esterno della vettura durante la guida e non solo. Alcune auto come ad esempio Tesla ormai o forniscono di serie ma su tutte si può installare in after market (da 40 a 600 euro). Cosa va valutato durante la scelta dell’apparato? La qualità dell’obiettivo e del sensore, la risoluzione del video, la memorizzazione dell’audio, la capacità della scheda di memoria. Ma anche la presenza del gps per identificare la posizione, la possibilità di alimentazione e di connessione alla rete wi-fi. Già perché le immagini possono poi essere scaricate sul cloud per visualizzarle anche dal computer e per non perderle. Ma è legale? Le immagini possono poi essere utilizzate come prove in caso d’incidente? Come la mettiamo con la privacy? Il titolare della dash cam può effettuare registrazioni video ma è responsabile della loro conservazione e dell’eventuale diffusione. L’articolo 2712 del Codice Civile in tema di riproduzioni meccaniche dice: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In sostanza si può utilizzare come prova atipica e in ogni caso la decisone sta al giudice che può valutare se il filmato può essere ammesso come prova. La tendenza è quella di considerare valide anche le riprese fatte con il cellulare e a maggior ragione quelle realizzate da una dash cam. Ipotizziamo che un ciclista sbuchi contro mano e l’automobilista non riesca ad evitare l’urto. Difficile valutare i fatti in assenza di testimoni. La dash cam viene in soccorso. Incidenti a parte la pubblicazione e la condivisione dei contenuti è illegale se nelle riprese sono distinguibili volti di persone e targhe di auto, moto, o di qualsiasi mezzo circolante. L’unico modo per condividere o pubblicare i contenuti video registrati, quindi, è quello di oscurare preventivamente in post produzione qualsiasi dato sensibile riconducibile a una persona fisica o di ottenere il consenso di chi è stato immortalato nella ripresa. Insomma rischiamo che qualsiasi cosa venga detta o fatta all’esterno di una tuo sia poi registrata e utilizzata. Altrochè Grande Fratello qui sembra di stare con Tom Cruise sul set di Mission Impossible Ma di una cosa siamo sicuri. L’automobilista 2.0 non potrà fare a meno delle dashcam. Volente o nolente dovrà imparare a conviverci anche perché siamo convinti che presto saranno di serie su tutte le automobili.